Corte Costituzionale e Misure di Prevenzione: illegittimo il divieto, previsto dal Codice Antimafia, di possedere o utilizzare telefoni cellulari emesso dal questore

Segnaliamo la sentenza n. 2/2023 con la quale la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità dell’art. 3 comma 4 del d.lgs 159/2011 (cd. Codice Antimafia) nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Cassazione, include i telefoni cellulari nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente» di cui il questore può vietare – con l’avviso orale cd. “rafforzato” – il possesso o l’utilizzo.

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