Riforma Cartabia e norme transitorie: la nuova procedibilità a querela non rileva se il ricorso in Cassazione è inammissibile

Con le sentenze 4183 e 4186 depositate il 1.02.2023 la Sezione 4 della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi relativi a condanne per reati divenuti, dopo la Riforma Cartabia, procedibili a querela senza disporre alcun rinvio a data successiva al 30 marzo 2023 come disposto dall’art. 85 del D.lvo 150/2022 per la verifica della volontà della persona offesa.

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