Nessun automatismo nella responsabilità del rappresentante legale per le ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio imputabili al gestore di fatto della società.

E’ quanto ribadito nella sentenza n. 43969 depositata il 18.11.2022 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione che ha stabilito l’impossibilità di attribuire al prestanome di una società la responsabilità per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, eventualmente commessi dall’effettivo amministratore, soltanto sulla base di una presunta posizione di garanzia o di un obbligo di impedire l’evento derivanti dalla carica sociale rivestita.

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