La sentenza delle Sezioni Unite in tema di Superbonus 110%

Depositate il 16 ottobre 2026 le motivazioni della Sentenza n. 36525 delle Sezioni Unite Penali (ud. 27 febbraio 2026) in materia di Superbonus 110% e credito d’imposta fittizio.

Erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:

Se, in relazione al Superbonus 110% (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77), la creazione di un credito d’imposta fittizio — realizzata mediante fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti e l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito al posto della detrazione diretta — integri il reato di cui all’art. 316-ter C.P. oppure quello previsto dagli artt. 640 e 640-bis C.P.

(2) Se la condotta sopra descritta, giuridicamente inquadrabile ai sensi degli artt. 640 e 640-bis C.P., integri il reato nella sua forma consumata ovvero tentata.

Con la sentenza n. 36525/2026, sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

(1) “Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.“

(2) Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d’imposta fittizio e l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione”.

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