Violazione degli obblighi di assistenza familiare – La procedibilità d’ufficio dell’art. 570 bis C.P.
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22597 depositata il 18.06.2026 ha ribadito che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in contesti di separazione o scioglimento del matrimonio (art. 570 bis C.P.) è sempre procedibile d’ufficio.

La pronuncia ha chiarito che tale regime si applica indipendentemente dalla natura dell’assegno o dalla categoria dei beneficiari. Ed infatti il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, nel riunire in un’unica norma le fattispecie criminose precedentemente disciplinate dall’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 e dall’art. 3 della legge n. 54/2006, ha operato una mera trasposizione normativa, lasciando del tutto invariate le regole sulla procedibilità.
Del resto, già con riferimento alla norma poi trasfusa nell’attuale art. 570-bis C.P. la Corte costituzionale aveva riconosciuto che la disposizione traeva origine «dalla ravvisata opportunità di colmare una lacuna di tutela […]: vale a dire, l’assenza di presidi penalistici rafforzativi dell’obbligo di corrispondere l’assegno periodico fissato dal giudice civile […] in favore del coniuge divorziato più “debole”» (Corte cost., sent. n. 220 del 2015, § 2).
Si deve tenere conto, aggiunge la Corte, che la fattispecie in esame è contenuta all’interno del codice penale, nel Capo IV – Dei delitti contro l’assistenza familiare – (entro il Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia) in posizione immediatamente antecedente ai delitti di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, art. 571 C.P., e al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 C.P. (entrambi procedibili di ufficio).
Tale collocazione sistematica (che include anche l’art. 570 C.P.) rivela come il Legislatore abbia inteso presidiare, con graduale intensità, una medesima area di tutela nella quale l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento si configura non già come un mero inadempimento civilistico, ma come la prosecuzione dell’esercizio di supremazia economica di un coniuge nei confronti
dell’altro, per come accertata e misurata, proprio con la quantificazione dell’assegno, dal giudice civile.
In questa prospettiva, la fattispecie di cui all’art. 570-bis C.P. diventa lo strumento attraverso cui, anche dopo la cessazione del rapporto, chi detiene una posizione di potere economico la fa valere ulteriormente, mantenendo l’altra parte in una condizione di più grave dipendenza che l’ordinamento, attraverso l’intervento del giudice civile, aveva inteso superare.