Blocco stradale (Decreto Sicurezza) – la Procura di Torino solleva questione di legittimità costituzionale
In tema di incriminazione del cosiddetto blocco stradale introdotto dall’ultimo Decreto Sicurezza, la Procura di Torino ha presentato istanza al Tribunale di remissione alla Corte della questione di legittimità costituzionale.

Nella fattispecie si tratta di un procedimento penale relativo alla condotta di circa duecento persone che, in occasione di una manifestazione di protesta contro l’eccidio in corso nella Striscia di Gaza, impedivano la libera circolazione lungo il raccordo della tangenziale Torino-Caselle, ostruendolo con il proprio corpo.
Invero, ul decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “decreto sicurezza”) – recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, nonché protezione delle vittime dell’usura e ordinamento penitenziario” – all’articolo 14 ha modificato l’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, stabilendo che l’impedimento della libera circolazione su strada è punito con la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
Secondo la Procura, «l’incriminazione del blocco stradale attuato con il corpo lede i diritti di riunione e di sciopero, tutelati rispettivamente dagli articoli 17 e 40 della Costituzione, poiché la possibilità che si verifichino rallentamenti o addirittura blocchi del traffico è intrinseca alle manifestazioni, sia che si svolgano in forma statica, come nei sit-in, sia in forma dinamica, essendo parte naturale dei cortei le soste periodiche in determinati punti del percorso per evitare la dispersione del gruppo e scandire slogan volti a sensibilizzare i passanti».
Nel trasformare un diritto in delitto – prosegue la Procura nella memoria depositata al Tribunale procedente – “il legislatore non ha effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco conforme ai valori costituzionali, sottovalutando i diritti fondamentali di libertà individuale e collettiva a favore dell’interesse alla circolazione. Occorreva considerare che, per gli scioperi, la giurisprudenza riconosce legittime forme di protesta sindacale che vanno oltre la semplice astensione dal lavoro, incluso il picchettaggio, purché non degenerino in violenza o minacce. Diversamente, verrebbero incriminati per blocco stradale persino gli operai che, radunandosi in massa davanti all’azienda e occupando la strada antistante, ostacolano la circolazione“.
Ad avviso della Procura, «la formulazione della norma dell’art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 contrasta anche con il principio di ragionevolezza, in quanto crea una disparità di trattamento tra fattispecie assimilabili. Il confronto si basa sull’analoga disposizione dell’art. 1 dello stesso D. L.vo, considerando l’omogeneità delle situazioni: entrambe tutelano la libertà di circolazione, ma mentre nel caso dell’art. 1 bis l’ostruzione avviene mediante l’interposizione del proprio corpo, nell’art. 1 essa deriva dall’abbandono di congegni o oggetti, o dall’ostruzione o ingombro della sede stradale con altre modalità».
Sennonché – si legge nella memoria – “le due norme differiscono non solo per le modalità dell’azione, ma anche per la diversa natura dell’elemento soggettivo: il dolo è specifico nel reato previsto dall’art. 1, mentre è generico in quello di cui all’art. 1 bis. Nel primo caso si punisce chi agisce “con l’intento di impedire o ostacolare la libera circolazione”, nel secondo l’impedimento della libera circolazione non rappresenta lo scopo, ma costituisce la fattispecie della condotta. Di conseguenza, in caso di ostruzione di una strada con il proprio corpo, è sufficiente la consapevolezza di ostacolare il passaggio veicolare, senza che sia necessario che l’impedimento sia l’obiettivo perseguito: il reato sussiste anche qualora la finalità sia quella di manifestare o protestare“.