Querela presentata da straniero senza interprete: procedibilità e utilizzabilità nel giudizio abbreviato
La Cassazione penale, Sezione Prima, con la sentenza n. 18616 del 22.05.2026, ha stabilito che la querela presentata da una persona straniera non conoscente la lingua italiana non è affetta da nullità, in conformità al principio di tassatività previsto dall’art. 177 C.P.P., poiché per soggetti diversi dall’indagato non sussiste l’obbligo di nominare un interprete.

Il caso riguardava una querela presentata da una cittadina indiana, assistita da un connazionale che parlava italiano, con la successiva traduzione dei verbali effettuata dagli operatori tramite l’applicazione “Google Translate”.
La Corte ha risolto negativamente la presunta violazione di legge nel giudizio di responsabilità relativa alla validità di un verbale di querela redatto in lingua italiana da una persona che parlava solo punjabi e non italiano, ritenendo infondato il motivo.
La persona avrebbe infatti avuto piena comprensione del contenuto del verbale grazie alla traduzione fornita dai Carabinieri tramite l’applicazione Google Translate.
Il ricorso degli imputati aveva sollevato la questione sia riguardo alla querela come condizione di procedibilità dell’azione penale, sia in relazione alla querela come contenitore delle dichiarazioni della persona offesa, che, tramite il rito abbreviato richiesto dagli imputati, erano state utilizzate come base per il giudizio di responsabilità degli stessi.
Con riferimento alla querela come condizione di procedibilità del reato di diffamazione, l’argomento è stato giudicato infondato.
La Corte infatti ha sottolineato che nel verbale di querela era espressamente riportato che con la querelante era presente un cittadino indiano che parlava la lingua italiana.
Sotto tale aspetto la mancata assistenza di un interprete durante la redazione della querela non ne ha determinato la nullità, in conformità al principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 370 del 23/11/2006, dep. 2007, Ilie, Rv. 235848 01, secondo cui: «Poiché non sussiste l’obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall’indagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela, e ciò è rafforzato dal principio di tassatività previsto dall’art. 177 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la querela sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da una persona verbalizzante in grado di raccoglierne le dichiarazioni».
In riferimento alla querela, intesa come contenitore delle dichiarazioni della persona offesa, si è posta esclusivamente la questione dell’attendibilità di tali dichiarazioni, in conformità al principio giuridico affermato dalla Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, P., Rv. 257597 – 01, secondo cui: «L’assenza di un interprete non rende inutilizzabili né invalide le dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che non conosce la lingua italiana, ma può essere rilevante soltanto ai fini del giudizio di attendibilità delle stesse».
Tuttavia nel caso di specie la Cassazione ha sottolineato che nel ragionamento del giudice di merito la prova della responsabilità degli imputati era stata principalmente desunta dal materiale documentale a loro carico, ampiamente sviluppato nella motivazione della sentenza di primo grado, che riportava anche il contenuto integrale dei messaggi scambiati via internet, i quali avevano confermato quanto narrato nella querela dalla vittima del reato.
Si tratta, in ogni caso, di ribadire, in linea con il principio di diritto appena richiamato, quanto affermato dalla Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, P., Rv. 279276 – 01, riguardo alle dichiarazioni rese da soggetti alloglotti, secondo cui: «La mancata nomina di un interprete non comporta né inutilizzabilità né nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana».