Corte Costituzionale – Illegittima la riparazione pecuniaria per i reati contro la PA prevista dall’art. 322 quater C.P.

La Consulta con sentenza 108 del 18.06.2026 ha risolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater C.P., in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117 (recte: 117, primo comma,) Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte ha stabilito che l’obbligo per il condannato di pagare una somma pari al vantaggio derivante da un reato contro la pubblica amministrazione viola il principio di proporzionalità della pena, a causa del cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno e con la pena detentiva inflitta.

La Consulta ha osservato che la “riparazione pecuniaria” prevista non corrisponde a un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata. L’obbligo di versamento si aggiunge infatti all’integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all’amministrazione costituitasi parte civile nel processo penale, oltre al danno erariale (compreso il “danno all’immagine”) quantificato dalla giurisdizione contabile a carico dell’agente pubblico autore del reato.

Inoltre, la riparazione pecuniaria si somma alla confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato, raddoppiando così l’importo a carico del condannato.

Di conseguenza, la sanzione supera quanto dovuto dal reo a titolo di risarcimento e restituzioni, producendo effetti che eccedono il ristabilimento della situazione patrimoniale anteriore al reato, già garantito dalla confisca. Da ciò la Corte deduce la natura punitiva della misura.

La legittimità costituzionale di ogni sanzione punitiva dipende dalla sua proporzionalità rispetto al reato. La Corte ha sottolineato che questa sanzione, destinata a sommarsi a tutte le voci risarcitorie e alla confisca, può generare effetti gravosi per il condannato. In particolare, se il reo è un pubblico agente, dovrà versare allo Stato e all’amministrazione danneggiata un importo almeno quadruplo del vantaggio illecito: una volta per la confisca, una per la riparazione pecuniaria, e due volte per il danno all’immagine, che la legge presume doppio rispetto a quella somma.

Nonostante la gravità dei reati contro la pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto che tale meccanismo sanzionatorio non rispetti due principi fondamentali di proporzionalità della pena.

Innanzitutto, l’assenza di discrezionalità del giudice nel determinare l’ammontare della somma è incompatibile con la necessità di calibrare la sanzione in base alla gravità oggettiva del reato, al grado di colpevolezza e al contributo dell’autore in caso di concorso di più persone.

Inoltre, il meccanismo automatico di quantificazione è incompatibile con l’esigenza che la sanzione pecuniaria consideri le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento della condanna, per garantire un impatto equo su persone con disponibilità diverse e la concreta possibilità di pagamento. Ciò è tanto più rilevante per una sanzione il cui pagamento condiziona la possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena detentiva.

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