Corte Costituzionale – Rito abbreviato – Mancata impugnazione e pene sostitutive
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 depositata il 21 maggio 2026, ha chiarito che il giudice dell’esecuzione, nel ridurre la pena detentiva di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, può applicare al condannato una pena sostitutiva.

Il Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale riguardante gli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotti dalla riforma della giustizia penale del 2022.
Queste norme prevedono una riduzione della pena per il condannato che rinuncia al diritto di impugnare la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato. Tuttavia, non è stata chiaramente stabilita la possibilità che il giudice dell’esecuzione sostituisca la pena detentiva quando, grazie allo sconto, la pena rientri nei limiti per l’applicazione delle pene alternative. Secondo il rimettente, questa omissione contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e con la funzione rieducativa della pena.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione, basandosi sul fatto che un’interpretazione conforme alla Costituzione della normativa contestata permette già al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena in tali casi, rendendo superfluo un intervento della Corte con una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Si tratta di una soluzione che rispecchia l’intento del legislatore di valorizzare l’impiego di sanzioni alternative alla detenzione, riconoscendo – come da tempo accertato dalla scienza penalistica – gli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata, che spesso ostacolano anziché promuovere l’obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato.
La Corte ha osservato che la scelta del legislatore del 2022 è stata quella di affidare al giudice la valutazione sull’effettiva idoneità delle pene sostitutive a favorire la rieducazione del condannato, garantendo al contempo, tramite adeguate prescrizioni, la prevenzione del rischio di ulteriori reati.
Nel valutare la pena sostitutiva, il giudice deve individuare quella più adatta a favorire la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato, riducendo al minimo la privazione della libertà personale. Il legislatore stabilisce che la sostituzione della pena è possibile solo quando la durata non supera specifici limiti, variabili in base al tipo di pena sostitutiva: quattro anni per la detenzione domiciliare e la semilibertà, tre anni per il lavoro di pubblica utilità, e un anno per la pena pecuniaria.
Una volta, allora, che la pena sia ridotta entro questi limiti per effetto dello sconto di pena previsto per il condannato che non impugni la condanna resa in esito al giudizio abbreviato, sarebbe irragionevole e contrario al principio della finalità rieducativa delle pene non consentire al giudice dell’esecuzione, che procede alla riduzione della pena, di verificare se sussistano le condizioni per sostituire il carcere con una delle pene sostitutive previste dalla legge.
La Consulta ha evidenziato che il sistema delle pene sostitutive non trascura la necessaria tutela della società e delle potenziali vittime future dal rischio di nuovi reati. Tuttavia, esso persegue un equilibrio tra questo obiettivo e il principio del minimo sacrificio della libertà personale. Tale principio impone al legislatore, al giudice della cognizione e a quello competente per la fase esecutiva di limitare le restrizioni della libertà personale esclusivamente entro i confini strettamente necessari e proporzionati alla protezione degli interessi individuali e collettivi, anch’essi di rilievo costituzionale, garantiti dalle leggi penali.
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