Caso Nord Stream – MAE e riqualificazione giuridica del fatto da parte dello Stato di esecuzione
Segnaliamo in merito al sabotaggio Nord Stream la sentenza n. 34047 del 16.10.2025, con cui la Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna aveva disposto la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di un cittadino ucraino indagato in Germania per reati di sabotaggio anticostituzionale, provocazione dolosa di un’esplosione mediante ordigni esplosivi e distruzione di opere pubbliche, commessi dall’8 al 26 settembre 2022 a Lubmin e nelle acque internazionali del Mar Baltico.
Per quanto di interesse sotto l’aspetto procedurale, risulta che era stata disposta la partecipazione a distanza dell’arrestato per ragioni connesse al regime penitenziario applicabile al detenuto, ovvero l’assegnazione al regime di “alta sorveglianza” in relazione al reato previsto dall’art. 280-bis C.P., reato che, secondo la riqualificazione operata dalla Corte d’appello, poteva essere ricondotto al reato di sabotaggio alla base del mandato di arresto emesso dalla Suprema Corte di Cassazione Federale Bundesgerichtshof.
Tale reato, aggravato dalla finalità di terrorismo, anche nei confronti di stati esteri, giustificava, in relazione al regime carcerario, l’applicazione del regime di “alta sorveglianza” e la partecipazione a distanza, tramite videoconferenza, alla procedura camerale, ai sensi dell’art. 45-bis, comma 1, e 146 bis comma 1 disp. att. C.P.P.
In realtà, qualora il reato rientri nell’elenco che giustifica la consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, secondo la Cassazione non è necessario che le condotte siano ricondotte a una specifica disposizione incriminatrice del diritto interno dello Stato richiesto. Tanto meno l’Autorità Giudiziaria destinataria della richiesta di consegna è vincolata alla valutazione effettuata dall’autorità dello Stato emittente riguardo alla qualificazione del reato nelle categorie previste nell’elenco.
Sulla base di tali coordinate normative, proseguono i giudici di legittimità, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve necessariamente recepire la classificazione del reato effettuata dallo Stato di emissione del mandato di arresto, ai fini della valutazione dei presupposti per la consegna obbligatoria.
Non rimane alcuno spazio di discrezionalità nella qualificazione giuridica del fatto per cui il mandato è stato emesso, né nella fase di valutazione della consegna, né in quella di convalida e cautelare, strettamente connessa alla prima e che da essa dipende.
Nel caso in esame – osserva la Cassazione – «l’operazione ermeneutica effettuata dalla Corte di appello si trasforma in una vera e propria riqualificazione giuridica del fatto, ricondotto a una fattispecie incriminatrice, quella prevista dall’art. 280-bis cod. pen., che risulta completamente estranea rispetto alla qualificazione del fatto alla base del mandato di arresto europeo emesso dalla Suprema Corte federale di cassazione tedesca, il Bundesgerichtshof».
In materia di consegna obbligatoria, è pertanto necessario e sufficiente che il fatto – così come descritto concretamente – si configuri sotto il profilo qualificatorio in una delle ipotesi di consegna previste dalla legge.
In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di Bologna hanno, dunque, “manifestamente ecceduto nella verifica della sussumibilità del fatto in una fattispecie legale” e ha “proceduto alla qualificazione giuridica del fatto attraverso il riferimento ad una disposizione incriminatrice di diritto interno – l’art. 280-bis cod. pen.- non rispettando la valutazione effettuata dall’autorità dello Stato emittente nell’inquadramento del reato in una delle categorie di reati che figurano nell’elenco di cui all’art. 2, pgf.2 cit., cioè il sabotaggio; erronea qualificazione che ha determinato, sul piano della costituzione del rapporto processuale, il ricorso alla trattazione dell’udienza in videoconferenza non consentito in relazione al reato oggetto del mandato di arresto: la Corte doveva, invece, limitarsi alla verifica se il reato di sabotaggio rientri nella elencazione che dà luogo alla consegna obbligatoria, indipendentemente dalla doppia incriminazione“.
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