Corte Costituzionale su stupefacenti e confisca allargata – Alcuni limiti interpretativi per il piccolo spaccio

Depositata la sentenza 166/2025 con cui la Corte costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85 bis del DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti), come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del D.L. 123/2023 (cd. decreto Caivano), ha precisato i limiti della confisca “allargata” per i fatti di lieve entità.

La riforma dell’art. 85 bis del DPR 309/1990 ha previsto, in caso di condanna per reati di lieve entità in materia di stupefacenti, la confisca di tutti i beni che risultino sproporzionati rispetto al reddito del condannato e la cui legittima provenienza non possa essere giustificata.

A seguito della remissione da parte del Tribunale di Firenze di diverse questioni riguardanti la legittimità costituzionale della nuova formulazione della norma, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 166, le ha dichiarate infondate, chiarendo però alcuni aspetti interpretativi.

Il Tribunale di Firenze è stato chiamato a pronunciarsi, in procedimenti separati, sulla responsabilità penale di due imputati, ai quali erano state sequestrate modeste quantità di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. In entrambi i casi, gli agenti avevano trovato in possesso degli imputati somme di denaro contante, rispettivamente circa 3.000 euro e 750 euro.

Queste somme non potevano essere considerate come il profitto diretto dei singoli reati di detenzione a fini di spaccio accertati, ma – in seguito all’entrata in vigore del cd. decreto Caivano – erano divenute assoggettabili alla confisca allargata prevista dall’articolo 240-bis C.P.

In base a questa norma, in caso di condanna per una serie di reati, il giudice deve ordinare la confisca di tutti i beni dei quali il condannato abbia la disponibilità e che risultino sproporzionati rispetto al suo reddito dichiarato, a meno che questi non riesca a giustificarne la legittima provenienza.

Con la sentenza 166/2025 la Corte ha stabilito che la scelta legislativa di estendere la confisca anche ai casi di “piccolo spaccio”, oltre ai numerosi reati per cui già era prevista, non è incostituzionale.

In particolare, la limitata entità dei profitti derivanti da singole cessioni o dalla coltivazione di piccole quantità di sostanze stupefacenti non contraddice l’esperienza secondo cui tali soggetti spesso ottengono un reddito abituale da queste attività, soprattutto se privi di un’occupazione stabile o regolare.

Ciò rende ragionevole prevedere, alle condizioni di legge, la confisca dei beni in loro possesso. Inoltre, la Corte ha ricordato che questa forma di confisca attua obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea per i reati in materia di stupefacenti.

Tuttavia, la Corte ha evidenziato la necessità – imposta dalla Costituzione e dal diritto europeo – di un’interpretazione restrittiva della confisca allargata.

Innanzitutto, il giudice deve accertare uno “squilibrio incongruo e significativo” tra beni dichiarati e posseduti, in relazione al periodo di acquisizione.

In secondo luogo, all’imputato va garantita un’effettiva possibilità di contestare la presunzione di origine illecita dei beni, presentando elementi che ne dimostrino la provenienza lecita.

In terzo luogo, i beni devono essere stati acquistati in un periodo non troppo distante dal reato commesso.

Infine, la confisca allargata non può essere applicata se, valutando tutte le circostanze del caso e il contraddittorio tra accusa e difesa, il fatto risulta isolato o occasionale e non indice di un habitus criminale dal quale l’autore abbia tratto profitti illeciti.

La Corte ha inoltre stabilito che non sussistono ostacoli costituzionali all’applicazione della confisca anche se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore del decreto Caivano. La confisca allargata non ha infatti lo scopo di aggravare la pena, ma di impedire che il condannato continui a beneficiare di beni ottenuti illecitamente attraverso precedenti comportamenti criminali. Tale misura ha quindi una funzione ripristinatoria, non punitiva, escludendo così l’applicazione del principio di non retroattività della legge penale.

Inoltre, non può ritenersi che l’applicazione retroattiva di questa confisca leda il legittimo affidamento del soggetto interessato, poiché i beni sono stati acquistati tramite attività criminose, cioè con modalità non conformi all’ordinamento giuridico.

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