Global Sumud Flottilla -Ragioni e legittimità nel documento ASGI, GD e Comma 2

Pubblichiamo il documento congiunto di Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Giuristi Democratici (GD) e Comma 2 Lavoro è Dignità riguardante l’iniziativa della Global Sumud Flottilla e gli obblighi di protezione delle navi militari italiane a tutela delle imbarcazioni battenti bandiera italiana facenti parte della flottiglia e delle persone a bordo.

Si tratta di un contributo articolato e prezioso nel dibattito attuale, in cui sono emerse posizioni di ogni tipo, comprese alcune che mettono in discussione persino lo scopo solidaristico e umanitario dell’attività della Global Sumud Flotilla, arrivando a ipotizzare, a carico dei suoi organizzatori e partecipanti, condotte potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale.

Il documento evidenzia invero come l’azione della Global Sumud Flottilla sia stata pienamente conforme al diritto internazionale e non viola alcuna norma, né durante la navigazione in acque internazionali né nel proseguimento della rotta verso le coste di Gaza.

Sarebbero invece evidenti violazioni del diritto internazionale l’attacco armato contro le imbarcazioni Flottilla, il blocco navale israeliano al largo di Gaza che isola la Striscia e provoca carestie tra la popolazione civile, nonché la pretesa di considerare israeliane le acque antistanti la costa di Gaza.

La Corte Internazionale di Giustizia con Advisory Opinion del 19 luglio 2024 ha dichiarato illegittime l’occupazione e l’annessione dei territori palestinesi da parte di Israele.

Nell’occasione la Corte ha ribadito che «Israele non ha alcun diritto di sovranità su nessuna parte del territorio palestinese occupato e non può esercitare poteri sovrani in virtù della sua occupazione» (§ 254). Pertanto, la Corte ha stabilito l’obbligo per Israele di «porre fine alla sua presenza illecita nel territorio occupato nel più breve tempo possibile» (§ 267), e ha altresì affermato che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, compreso lo Stato Italiano, sono tenuti a non riconoscere in alcun modo la presenza illecita di Israele nei Territori Palestinesi e a non attribuire alcuna conseguenza giuridica alla situazione creata dall’occupazione; inoltre, tutti gli Stati devono «vigilare affinché sia posto fine a ogni ostacolo all’esercizio del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione derivante dalla presenza illecita di Israele nel Territorio palestinese occupato» (§§ 278, 279).

Di conseguenza, poiché Gaza non è territorio israeliano, non lo sono neppure le acque antistanti le sue coste, e qualsiasi affermazione contraria da parte dei rappresentanti dello Stato italiano costituisce una violazione dell’obbligo di non riconoscimento della situazione.

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