La recente Direttiva sulla lotta contro la corruzione approvata dal Parlamento europeo

Segnaliamo il testo della proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla corruzione e che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, modificando inoltre la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’adozione della Direttiva ha immediatamente catturato l’attenzione dei media riguardo agli obblighi di incriminazione previsti dagli artt. 6 e 7, riferiti rispettivamente al traffico di influenze illecite e all’abuso d’ufficio.

Il primo reato è stato parzialmente abolito dalla legge Nordio (l. n. 114/2024), mentre il secondo è stato eliminato integralmente dalla stessa normativa.

Entrambi gli interventi legislativi sono stati esentati da censure di illegittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 117 Cost., nonostante il presunto contrasto con obblighi internazionali di incriminazione previsti dalla Convenzione ONU di Mérida (per l’abuso d’ufficio) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (per il traffico di influenze).

La Corte costituzionale, vincolata dal divieto di sindacare norme penali con effetti in malam partem, che avrebbe potuto derogare solo in presenza di obblighi internazionali di incriminazione inequivocabili, ha escluso tale obbligo nel caso dell’abuso d’ufficio, riconoscendo invece un obbligo generico, con ampi margini discrezionali, in relazione al traffico di influenze illecite. Da ciò sono scaturite due pronunce di infondatezza (nn. 95/2025 e 185/2025).

Di seguito i testi degli articoli 6 e 7 relativi a “traffico d’influenze” e “esercizio illecito di funzioni pubbliche“:

Articolo 6 – Traffico d’influenze
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, le condotte seguenti costituiscano reato:
a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico;
b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura o accetti l’offerta o la promessa di un siffatto vantaggio da parte di una qualsiasi persona al fine di esercitare un’influenza impropria su un’azione o un’omissione di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, in vista di ottenere un indebito vantaggio da un funzionario pubblico.
Ai fini del presente articolo, gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici.
2. Affinché le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano reato è irrilevante che l’influenza sia esercitata o meno o che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti.

Articolo 7  – Esercizio illecito di funzioni pubbliche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.

Per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, sarà necessario valutare la conformità della disposizione prevista dall’art. 346 bis c.p. con l’art. 6 della Direttiva, che riconosce rilevanza anche alle influenze meramente asserite, non limita l’utilità derivante dalla mediazione al denaro o ad altra utilità economica, e non circoscrive la mediazione illecita esclusivamente agli atti diretti a indurre un pubblico funzionario a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato.

Quanto all’abuso d’ufficio, è vero che il relativo termine non compare più nel testo della direttiva (sebbene sia presente nel considerando numero 9), poiché è stata accolta la proposta italiana di riformulare, attenuandola, una versione precedente. Tuttavia, l’articolo 7, al posto dell’abuso d’ufficio, introduce l’obbligo di incriminare l’“esercizio illecito di funzioni pubbliche”, così definito: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.

Sebbene la Direttiva non imponga formalmente l’obbligo di incriminare un illecito denominato “abuso d’ufficio”, è altrettanto vero che l’“Esercizio illecito di funzioni pubbliche” previsto dall’art. 7 della nuova Direttiva sembra riferirsi a condotte già contemplate dall’art. 323 c.p., attualmente prive di sanzione penale. Sarà quindi necessario valutare con attenzione, per ottemperare alla Direttiva, se almeno alcune di queste condotte, rappresentanti “violazioni gravi della legge” da parte di un pubblico funzionario, debbano essere nuovamente configurate come reato.