Codice della strada e stupefacenti – Circolare del ministero sulle “procedure di accertamento tossicologico-forense”
I ministeri dell’Interno e della Salute hanno diffuso in data 11.04.2025 una circolare indirizzata alle prefetture e alle forze dell’ordine per fornire chiarimenti sull’applicazione delle norme del nuovo codice della strada in particolare per il reato di guida dopo l’assunzione di stupefacenti.

Sebbene la circolare sembri di natura tecnica, di fatto contraddice l’approccio adottato dal ministero dei Trasporti e dal ministro Matteo Salvini, che aveva introdotto sanzioni per l’uso di sostanze stupefacenti, indipendentemente dall’impatto sulla capacità di guida.
Il documento sottolinea come il tratto caratteristico della nuova disciplina, enfatizzato dall’espressione “dopo aver assunto”, consista nello stretto rapporto tra l’assunzione della sostanza e l’attività di guida: il rinnovato articolo 187 CdS sostituisce il nesso causale tra assunzione e alterazione con una relazione temporale tra assunzione e guida, evidenziando una duratura influenza delle sostanze stupefacenti o psicotrope, tale da compromettere in modo significativo le capacità alla guida.
Per accertare il reato, è indispensabile effettuare analisi tossicologiche strumentali su campioni di liquidi biologici, capaci di rilevare l’assunzione della sostanza entro un intervallo di tempo specifico. In sintesi, occorre dimostrare che la sostanza sia stata consumata in un lasso temporale vicino al momento della guida, tale da comprovare la persistenza dei suoi effetti nell’organismo.
A tal proposito, la rilevazione della presenza di principi attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope deve avvenire unicamente attraverso l’analisi di campioni di sangue o fluido orale del conducente. Questi rappresentano gli unici tipi di campioni biologici in grado di identificare molecole o metaboliti attivi, segnalando un effetto persistente della sostanza capace di compromettere le abilità di guida.
La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nelle urine, secondo le evidenze scientifiche, non indica necessariamente un’intossicazione in atto. Tuttavia, può costituire un elemento utile per accertare il possesso dei requisiti psicofisici indispensabili al mantenimento dell’idoneità alla guida, come previsto dagli articoli 128 e 119, comma 4 CdS.
Nella nuova disciplina non è stabilito un limite quantitativo oltre il quale il conducente possa essere ritenuto “positivo” e quindi sanzionabile. Per integrare il reato previsto dall’art. 187 CdS, è sufficiente che, tramite accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rilevate tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. La denuncia ai sensi dell’art. 187 CdS viene formalizzata esclusivamente in presenza di esiti positivi da tali accertamenti di secondo livello.
Di conseguenza, la circolare sottolinea come le procedure analitiche, considerate accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 C.P.P., debbano rispettare imprescindibilmente i seguenti requisiti:
1) garantire pienamente i diritti e la tutela del soggetto sottoposto all’accertamento;
2) assicurare che il prelievo, la raccolta, la conservazione, la manipolazione e il trasporto dei campioni biologici avvengano nel rispetto rigoroso delle linee guida tossicologico-forensi, mantenendo l’integrità della catena di custodia;
3) utilizzare tecniche e metodologie di analisi tossicologico-forensi di conferma, dotate di valore probatorio comprovato.