Stalking e condotte riparatorie – Questione di legittimità costituzionale
Con ordinanza del 22.12.2025 il Tribunale di Lecco ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 162 ter C.P. (cd. “condotte riparatorie”) nella parte in cui non si applica al delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis C.P. laddove procedibile a querela di parte.

Secondo il giudice remittente appare del tutto irragionevole e pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione la decisione del Legislatore di escludere in modo aprioristico e basandosi unicamente sul titolo di reato per cui si procede l’applicazione dell’istituto in esame al delitto di atti persecutori, quando questo sia procedibile a querela di parte soggetta a remissione.
Il carattere irragionevole sarebbe desumibile, secondo il Tribunale, “sia da una comparazione con altra fattispecie di reato omogenea, sia da un’analisi della struttura della fattispecie incriminatrice per come prevedente una disciplina differenziata quanto a regime di procedibilità e al correlato trattamento sanzionatorio”.
In particolare viene richiamato il reato previsto dall’art. 612 ter C.P. (“diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” cd. revenge porn), che, “a parere di questo Giudice, rappresenta un titolo di reato omogeneo utile per effettuare il cosiddetto giudizio di comparazione, il cui esito evidenzia la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa qui contestata”.
Ebbene, prosegue il provvedimento di remissione della questione, non si comprenderebbe per quale ragione la persona offesa vittima di un episodio di revenge porn procedibile a querela possa trovare, pur a seguito di contraddittorio, la propria volontà contraria rispetto alla definizione del processo “superata” dal Giudice a fronte di un’adeguata condotta riparatoria posta in essere in suo favore, mentre alla persona offesa di atti persecutori procedibili a querela sia riconosciuto un “diritto di veto” sul medesimo aspetto, pur avendo quest’ultima ricevuto, similmente, un risarcimento ritenuto dal Giudice del pari congruo e satisfattivo dei pregiudizi subiti”.
Inoltre, la previsione normativa così formulata appare in contrasto con i principi fondamentali di proporzionalità e razionalità nel legislatore, poiché esclude a priori l’applicazione della causa estintiva in tutti i casi di stalking, senza considerare che tali condotte, nella loro concreta modulazione, esprimono un disvalore differente, valutazione che trova riscontro tanto nel trattamento sanzionatorio quanto nel regime di procedibilità, entrambi differenziati.
In tal modo, infatti, si finisce per equiparare il trattamento riservato a ipotesi fattuali che lo stesso legislatore aveva inizialmente riconosciuto come disomogenee quando ha introdotto il delitto di atti persecutori nell’ordinamento, evidenziando non solo la irrazionalità e la contraddittorietà di questa successiva soluzione legislativa, ma soprattutto la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta, poiché si trattano allo stesso modo condotte con differenti gradi di afflittività.
In altri termini, secondo il Tribunale di Lecco “l’esclusione indiscriminata dell’applicazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p. anche alle forme di stalking considerate dal legislatore stesso come di minore gravità (in quanto procedibili a querela di parte soggetta a remissione) comporta un’evidente sproporzione nel contemperamento tra le due posizioni soggettive ora richiamate poiché determina un ingiustificato ed irragionevole sacrificio del diritto di difesa dell’imputato, per come riconosciuto espressamente dall’art. 24 della Costituzione, il quale è titolare di una legittima aspettativa a sottoporre allo scrutinio del Giudice il proprio sforzo risarcitorio affinché quest’ultimo — secondo il proprio prudente apprezzamento espressivo della funzione giurisdizionale che gli è attribuita — possa valutarlo come congruo e proporzionato rispetto al fatto di reato che gli viene ascritto”.
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