Corte Costituzionale sulla sospensione dell’esecuzione per atti sessuali con minorenni (quando riconosciuti di minore gravità)

La Corte costituzionale con la sentenza numero 68 depositata il 5.05.2026 ha accolto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a) C.P.P. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sollevate dal Tribunale di Catanzaro in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Quando viene riconosciuta la circostanza attenuante speciale della minore gravità, il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne ai sensi dell’art. 609 quater C.P., qualora ricorrano le condizioni previste, deve vedere sospesa l’esecuzione della pena, consentendo la presentazione dell’istanza per l’accesso ai benefici penitenziari.

Spetta alla magistratura di sorveglianza effettuare una valutazione individuale, senza che nel frattempo venga limitata la libertà personale mediante la detenzione in carcere.

Le norme censurate non solo stabilivano che chi fosse condannato per atti sessuali con minorenne, anche se beneficiava dell’attenuante speciale di minore gravità, dovesse iniziare a scontare la pena in carcere, ma proibivano altresì, per legge, l’accesso alle misure alternative per tutto il primo anno di detenzione.

Secondo la Corte, tali misure risultano intrinsecamente irragionevoli, poiché, considerata la significativa diversità delle condotte riconducibili alla fattispecie degli atti sessuali con minorenne — che il legislatore ha voluto valorizzare prevedendo l’attenuante della minore gravità — non si può presumere che la pericolosità del condannato giustifichi sia l’immediata detenzione in carcere, sia l’impossibilità di accedere a misure alternative prima di un anno.

La disciplina contestata generava inoltre una disparità di trattamento rispetto al condannato per il reato di violenza sessuale cui fosse stata riconosciuta un’analoga attenuante ad effetto speciale di minore gravità: per quest’ultimo, infatti, l’articolo 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario prevede la sospensione dell’esecuzione della pena in attesa della richiesta di accesso ai benefici penitenziari e della conseguente valutazione del tribunale di sorveglianza.

Di seguito la sentenza della Consulta