Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 10/2026)
La Corte Costituzione si è pronunciata con sentenza interpretativa sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada) – come modificati dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 nella parte relativa alla eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica.

Con la sentenza n. 10/2026, la Consulta ha dichiarato le questioni infondate, riconoscendo la possibilità e l’obbligo di un’interpretazione restrittiva conforme alla Costituzione. Secondo tale interpretazione, l’ambito della rilevanza penale deve intendersi limitato esclusivamente alle situazioni in cui la guida successiva all’assunzione di stupefacenti avvenga entro un intervallo temporale ragionevole che consenta di presumere che le sostanze siano ancora in grado di alterare lo stato psicofisico del conducente, incidendo negativamente sulla sua capacità di guida e creando così un pericolo per la sicurezza stradale significativamente superiore a quello insito in qualsiasi condotta di guida.
Invia generale – si legge nella sentenza – “una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, che sostanzialmente subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in linea con la ratio della disposizione, non può considerarsi vietata dal principio di legalità in materia penale. Questo principio, infatti, impedisce soltanto che la legge penale venga applicata a casi oltre quelli espressamente coperti dal significato letterale delle espressioni utilizzate, ma non si oppone a interpretazioni che, al contrario, riducano l’ambito del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo normativo, purché il risultato ottenuto sia compatibile con tali significati“.
Secondo questa interpretazione, non sarà più necessario dimostrare che il conducente fosse effettivamente in uno stato di alterazione psico-fisica al momento della guida. Tuttavia, sarà indispensabile accertare la presenza, nei liquidi corporei del conducente, di quantità di sostanze stupefacenti che, per qualità e quantità e in relazione alle specifiche matrici biologiche, siano generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, di conseguenza, delle normali capacità di controllo del veicolo.
In altre parole, non sarà più necessario provare che la sostanza stupefacente abbia effettivamente compromesso le capacità di guida del conducente, ma sarà comunque fondamentale rilevare una presenza di sostanza nei liquidi corporei in quantità tale da risultare potenzialmente alterante per un assuntore medio, generando così un rischio per la sicurezza stradale.
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