Infortunio sul lavoro – L’obbligo dell’amministratore di condominio di verificare l’idoneità dell’impresa incaricata
Segnaliamo la sentenza 18169 depositata il 14.05.2025 con cui la quarta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo per l’amministratore di condominio di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata di eseguire lavori per conto del condominio, nel caso specifico di un lavoratore incaricato di ispezionare una grondaia che successivamente è deceduto.

L’imputata aveva proposto ricorso sostenendo, tra le altre ragioni, di non poter essere considerata “datrice di lavoro” del prestatore d’opera, in quanto mancava una delibera assembleare che le avesse previamente riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali, elementi indispensabili affinché sorgesse l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato.
La Cassazione ha respinto i ricorsi dell’amministratrice e del condominio, sottolineando che, «a seguito dell’assemblea straordinaria, il condominio aveva deciso di non procedere alla sostituzione della grondaia – il cui malfunzionamento era stato segnalato da alcuni proprietari – ritenendo che fosse sufficiente verificare l’eventuale presenza di un’ostruzione, incaricando quindi l’amministratrice di convocare, per il giorno successivo, l’addetto al giardinaggio per effettuare un’ispezione».
I giudici hanno inoltre osservato che «la professionista, nel dare seguito all’incarico conferitole informalmente convocando il prestatore d’opera poi nominato perito, ha assunto, di fatto, il ruolo di committente dei lavori» e hanno concluso che, in virtù della sua qualifica, era obbligata a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa.
La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui «l’amministratore che stipula un contratto di appalto per lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere – qualora la delibera assembleare gli conferisca autonomia e poteri decisionali concreti – la posizione di “committente”. In quanto tale, è tenuto a rispettare gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione».
A sua volta, «il prestatore d’opera deceduto rientrava nella categoria dei “lavoratori” definita dal d. lgs. 81/2008, poiché la giurisprudenza ha stabilito che la qualifica di lavoratore presuppone lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro (indipendentemente dalla tipologia contrattuale), evidenziando l’effettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa, anche se eventualmente a titolo di favore, nel luogo designato e su richiesta dell’imprenditore».
In altri termini, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale in capo all’amministratrice di condominio sulla base del fatto che: «1) avesse conferito al prestatore d’opera deceduto l’incarico di svolgere un’attività, consistente quantomeno nell’ispezione dei luoghi, da eseguirsi “in quota”; 2) avesse scelto un soggetto privo dell’idoneità tecnico professionale richiesta per l’espletamento dell’incarico, a poco rilevando che lo stesso, in passato, aveva svolto lavori “in quota” nell’interesse del condominio».