La sentenza della Corte costituzionale in tema di particolare tenuità del fatto e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Depositate le motivazioni della sentenza 172/2025 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 131 bis terzo comma C.P. nella parte in cui stabiliva la sua inapplicabilità per i reati previsti dagli artt. 336 e 337 C.P.

Una svolta significativa nella disciplina della causa di non punibilità ex art. 131-bis C.P. è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
Tale riforma ha modificato il paradigma operativo dell’esimente, spostando il limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di reclusione) al minimo (non superiore a due anni).

Di conseguenza, sono stati inclusi nell’ambito di applicazione della causa di non punibilità numerosi reati con minimo edittale non superiore a due anni, precedentemente esclusi a causa del massimo edittale superiore a cinque anni.

Questa estensione è stata equilibrata dall’introduzione di nuove eccezioni specifiche, dettagliate nel riformulato terzo comma dell’art. 131-bis C.P., il cui numero 2) conferma l’eccezione precedente per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

A seguito della riforma del 2022, il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario è stato incluso nell’ambito di applicazione dell’esimente di particolare tenuità, essendo punito dall’art. 338 cod. pen. con la reclusione da uno a sette anni. In precedenza, questo reato, avendo un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, non rientrava nell’esimente ex art. 131-bis C.P.; invece, con la novella, vi ha accesso grazie al minimo edittale non superiore a due anni e all’assenza di menzione tra le eccezioni specifiche.

Il confronto tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 C.P.., da un lato, e quella ex art. 338 C.P., dall’altro, mette in luce un evidente profilo di irragionevolezza riguardo l’applicabilità della causa di non punibilità, come correttamente osservato dal giudice rimettente.

I reati previsti dagli artt. 336, primo comma, e 337, primo comma, C.P., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni, hanno come elementi costitutivi l’uso della violenza o della minaccia nei confronti del pubblico ufficiale, con la finalità di alterare l’azione amministrativa. Questi stessi elementi caratterizzano anche il reato di cui all’art. 338 C.P., con la specificità che la violenza o minaccia è rivolta a un’autorità pubblica costituita in collegio, giustificando così una forbice edittale più severa, sia nel minimo (un anno di reclusione) sia nel massimo (sette anni).

È pertanto diventato manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia riconosciuta per il reato più grave, commesso nei confronti di un agente pubblico collegiale, e invece esclusa per il reato meno grave, commesso nei confronti di un agente pubblico individuale.

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