L’inadempimento sistematico di tasse e contributi e la prospettiva della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose
La sentenza della Quinta Sezione della Cassazione numero 927/2026, depositata il 09.01.2026, ha confermato che la responsabilità per il reato di bancarotta dell’amministratore può essere riconosciuta anche quando il dissesto della società sia stato semplicemente aggravato piuttosto che determinato dall’omesso pagamento dei debito tributario e previdenziale.

Con frequenza gli amministratori di società ritengono di non aver effettuato operazioni dolose nel mancato adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, assumendo che in tal modo non si sarebbero appropriati di beni aziendali, né si sarebbero arricchiti attingendo dalla cassa sociale.
In realtà, con la sentenza in esame la Cassazione ribadisce che, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, né la concorrenza di una causa efficiente a determinare il dissesto, disciplinata dall’art. 41 C.P., né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato solo un aggravamento del dissesto interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 16407 del 12/02/2025, Lucconi, n.m.).
Quanto all’elemento soggettivo, l’omissione sistematica e continuativa degli obblighi tributari e previdenziali quale scelta consapevole e volontaria dell’imputato, rende prevedibile il dissesto come inevitabile conseguenza di tale condotta.
Pertanto, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è necessario dimostrare il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315).
Sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti, afferma la Corte, i giudici di merito hanno quindi correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una scelta gestionale consapevole da parte degli amministratori, da cui deriva il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società verso l’erario e gli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337).
È stata quindi respinta la tesi dell’imputato, secondo la quale il denaro non versato all’erario sarebbe stato destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti, ipotesi peraltro rimasta completamente priva di prove.