Maltrattamenti in famiglia – Differenza tra convivenza e relazione sentimentale
Segnaliamo la sentenza della Cassazione Penale, Sez. VI, 13 febbraio 2026 (ud. 19 gennaio 2026), n. 5987, che in materia di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è tornata ad approfondire le caratteristiche distintive della cd. “stabile convivenza” e le differenze rispetto alla semplice coabitazione.

I giudici di legittimità hanno ricordato come, secondo consolidata giurisprudenza, «ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, il concetto di “convivenza”, nel rispetto del divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, debba essere inteso nella sua accezione più ristretta, presupponendo una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo», richiedendo quindi «una relazione affettiva che comporti reciproche aspettative di mutua solidarietà e affetto, fondata sul rapporto di coniugio, parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione».
Su questo aspetto – si legge nella sentenza – “la sentenza di primo grado ha sostanzialmente omesso un approfondito vaglio della questione, tendendo a una non consentita equiparazione tra la mera relazione sentimentale e la vera e propria convivenza basata su un rapporto di tipo familiare“.
In altri termini, «il requisito della convivenza è stato ritenuto pacifico dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, senza che tale elemento sia stato effettivamente approfondito, nonostante nella sentenza di primo grado non siano riportate testimonianze sufficienti a dimostrare con certezza la convivenza e la stessa persona offesa abbia indicato, tra le cause dei litigi, il fatto che l’imputato posticipava ingiustificatamente il termine dei lavori nella propria abitazione, dove avrebbero dovuto convivere».
La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, invitando la Corte d’appello a riesaminare le prove raccolte per accertare con precisione se e per quanto tempo sia avvenuta la coabitazione tra l’imputato e la persona offesa, e successivamente verificare se tale situazione si sia concretizzata in una convivenza stabile, conforme ai requisiti stabiliti dalla consolidata giurisprudenza.