Sicurezza sul lavoro – La delega di funzioni deve essere effettiva e non esonera dal dovere di “alta vigilanza”

Con la sentenza n. 39563/2025 depositata il 15.12.2025 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione chiarisce con precisione quando la delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 comporti un’effettiva trasferimento della posizione di garanzia in caso di eventi infortunistici gravi.

Spesso i procedimenti penali per infortuni sul lavoro si basano sul presupposto che il datore di lavoro sia sempre e comunque responsabile delle violazioni in materia di sicurezza, anche quando abbia formalmente delegato tali compiti a figure qualificate all’interno dell’organizzazione aziendale.

Il caso concreto

Nel caso in esame la Corte d’Appello di Torino, pronunciandosi dopo un precedente annullamento della Suprema Corte, aveva confermato la responsabilità penale ai sensi degli artt. 583 e 590 C.P. per il reato di lesioni colpose gravi subite da un dipendente.

In particolare, aveva attribuito all’imputato, giudicato nella sua qualità di datore di lavoro, una colpa specifica consistente nella violazione congiunta degli artt. 36 e 70 del D.lgs. 81/2008 e dell’art. 2087 C.C. in quanto aveva omesso di dotare il trapano a colonna utilizzato dalla persona offesa di adeguati sistemi di protezione delle parti mobili e di dispositivi di arresto di emergenza, omissioni che hanno costituito il nesso causale con l’evento dannoso derivante dall’impigliamento dell’arto del lavoratore negli organi in movimento.

I motivi di ricorso

Contro la sentenza di condanna, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse ignorato il principio affermato dalla Cassazione nella precedente sentenza di annullamento secondo il quale il datore di lavoro che ha correttamente delegato le funzioni di sicurezza deve esercitare una vigilanza complessiva sulla gestione del rischio, senza essere tenuto a un controllo capillare e “momento per momento” sulle singole lavorazioni.

L’imputato, in questo caso, non solo aveva delegato le funzioni a un Direttore Tecnico e a un Preposto, ma aveva anche istituito specifiche procedure informative, come moduli per la segnalazione dei pericoli.

Il sistema informativo non aveva rilevato anomalie e, di conseguenza, l’inadempimento del delegato non poteva essere automaticamente attribuito a colpa del delegante.

In altri termini, secondo il ricorrente, la pronuncia di responsabilità si è risolta nell’attribuzione di una responsabilità oggettiva al di fuori della sfera di esigibilità soggettiva imputabile all’imputato.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata ha chiarito che ben vero la delega di funzioni – ora regolata principalmente dall’art. 16 del T.U. sulla sicurezza –non esime il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite; tuttavia, tale vigilanza non può riguardare la gestione dettagliata delle singole operazioni -che la legge affida al garante -ma deve concentrarsi sulla correttezza complessiva della gestione del rischio da parte del delegato.

Ne deriva, affermano i giudici di legittimità, che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – cui sono trasferite le competenze relative alla gestione del rischio lavorativo – e non impone un controllo costante sulle modalità di esecuzione delle singole lavorazioni (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Rv. 267319).

La Corte ha inoltre rilevato come il giudizio di responsabilità penale nei confronti dell’imputato fosse fondato sull’omissione, configurata in modo meramente astratto, dell’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, senza però valutare concretamente l’organizzazione aziendale in cui l’imputato non solo aveva delegato le funzioni di sicurezza al direttore tecnico e a un preposto, ma aveva anche istituito una procedura informativa che, se applicata, avrebbe garantito al datore di lavoro la conoscenza del perdurante utilizzo delle attrezzature che erano state ordinate per la dismissione.

Secondo la Corte, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate può essere adempiuto mediante la designazione di soggetti incaricati e l’istituzione di procedure che garantiscano al datore di lavoro la conoscenza delle attività lavorative effettivamente svolte e delle loro modalità operative, assicurando così la continua efficacia delle misure di prevenzione adottate in seguito alla valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv. 275577 -01).

Per quanto riguarda le modalità concrete di adempimento dell’obbligo di vigilanza, nella sentenza citata Arrigoni è stato chiarito che queste non possono coincidere con quelle attribuite al preposto, ma devono avere un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più articolato quanto maggiore è la complessità dell’organizzazione aziendale (Sez. 4, n. 14915 del 2019)

D’altronde secondo la previsione del comma 3 dell’art. 16 del D.lgs 81/2008 l’obbligo di vigilanza “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4” ovvero attraverso l’adozione di cautele procedurali che, quanto al caso in esame, risultavano essere state previste.